Il Diritto alla vita: la legge n. 219/2017

01 marzo 2018

E’ entrata in vigore il 31 gennaio 2018, la legge n. 219/2017 che ha lo scopo di tutelare “il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun tipo di trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito al paziente se privo del suo consenso libero e informato, eccetto i casi espressamente previsti dalla legge” (art. 1). La cosiddetta “normativa sul fine vita” chiarisce e introduce la disciplina delle DAT (Disposizioni anticipate di trattamento), tramite cui chiunque può dare disposizioni sui trattamenti sanitari che intende o non intende ricevere qualora venisse a trovarsi in condizioni di incapacità. Vediamo meglio, dunque, cosa prevede la nuova legge sul testamento biologico e il ruolo del notaio nella sua stesura.

Ogni individuo maggiorenne e capace di intendere e di volere, potrà stilare le Disposizioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, da esprimere in un testamento biologico, o biotestamento, il quale varrà nell’evenienza in cui fossimo impossibilitati ad esprimere la nostra decisione, tramite il consenso informato, riguardo:

• Accertamenti diagnostici;

• Scelte terapeutiche (in generale);

• Singoli trattamenti sanitari (in particolare), comprese la nutrizione e l’idratazione artificiale. Nel caso di minori o di soggetti incapaci, il consenso informato può venire espresso dai genitori esercenti la potestà o dal tutore o dall’amministratore di sostegno. Il biotestamento può assumere diverse forme: può trattarsi di un testo scritto di proprio pugno e firmato oppure di un modello precompilato, di una videoregistrazione o altri tipi di documentazione, in caso di persone con disabilità. Ciò che, però, risulta fondamentale per la piena validità del documento è la sua autenticazione. In tal senso, il documento può essere trasformato in: • Atto pubblico notarile

• Scrittura privata autenticata dal notaio

• Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del soggetto disponente Il documento è esente da qualunque imposta, tassa o diritto. Le Dat saranno pubblicizzate in un registro comunale (qualora già istituito) oppure in un registro sanitario elettronico regionale. Al momento la legge 219 prevede solo registri regionali ma grazie alla nuova Legge di Bilancio 2018 verrà istituito un registro nazionale che le istituzioni sanitarie possono consultare. Quanto alla revocabilità, la legge stabilisce che le Dat espresse nel proprio biotestamento possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento, utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate o, in casi di urgenza o impossibilità, tramite dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico in presenza di due testimoni. Le Dat espresse prima dell’uscita della legge mantengono la loro validità. Il testamento biologico dovrà contenere alcune informazioni fondamentali come: dati anagrafici, preferenze in tema di consenso informato (ad esempio se si vuole essere informati delle proprie condizioni di salute o se si preferisce che si informi una persona di fiducia) e, infine, disposizioni in merito ai trattamenti sanitari. La legge chiarisce il diritto a rifiutare qualunque accertamento diagnostico o trattamento eventualmente prescritto per la propria patologia. Si possono, dunque, includere indicazioni generiche oppure indicare trattamenti particolari che si intende e non si intende ricevere e in quali circostanze. La legge prevede anche l’obbligo per la persona interessata di consultare preventivamente un medico per acquisire tutte le informazioni riguardo le conseguenze della propria scelta, necessarie per prendere una decisione pienamente consapevole. Infine, è possibile allegare al biotestamento le proprie disposizioni post mortem, come, ad esempio, dove si desidera morire, come dovrà essere trattata la salma, disposizioni riguardo il rito funebre e altro ancora. Nel testamento biologico è anche possibile indicare un eventuale fiduciario, ovvero una persona che, in caso l’interessato non sia più in grado di intendere e di volere, interpreterà le sue Dat, specie nell’eventualità esistano possibilità di trattamenti terapeutici di nuova generazione che potrebbero ragionevolmente rimettere in discussione le scelte specificate nel testamento.

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